Il milleproroghe ha differito al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per gli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili superiori ai 35 kW.
Il Codice dell’ambiente prevede che gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale al predetto valore di soglia di 35 kW devono essere muniti di un libretto di centrale.
Quest’ultimo deve essere conservato presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. La compilazione per le verifiche periodiche dell’impianto è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale subentrante l’originale del libretto ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.
E’ il caso di ricordare che il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite previsti dal Codice dell’ambiente.
E’ punito con la sanzione amministrativa da 516,00 a 2.582,00 euro il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto, l’atto sopra citato o non lo trasmette all’autorità competente. La stessa sanzione è prevista nel caso in cui viene mantenuto in esercizio un impianto termico non conforme.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli uffici della sede territoriale di riferimento.