A partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2015 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel primo trimestre 2015 (1° gennaio-31 marzo).
E’ importante ricordare che il beneficio non spetta più per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 0 o inferiori.
A ricordarlo l’Agenzia delle Dogane, che con recente nota ha comunicato anche che è disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.
La nota chiarisce che, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da Euro 1, sono classificabili come appartenenti alla categoria Euro 0 o inferiori i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria.
Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione, il software consente l’apertura della precedente istanza ed il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché quelli relativi alle targhe dei veicoli.
L’Agenzia ricorda che il software predispone un file con la dichiarazione di consumo che gli utenti possono:
- trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
oppure
- presentare presso gli Uffici delle Dogane su supporto informatico (CD-ROM, DVD, pen drive USB) assieme alla relativa stampa debitamente sottoscritta.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2015 è pari a 214,18609 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2017.
Per maggiori informazioni contattare la propria Associazione di appartenenza.