Home News tematicheEdilizia e territorio Estensione del “reverse charge”

In presenza di un contratto unico, avente ad oggetto la costruzione o il recupero incisivo di un edificio, comprensivo anche di prestazioni soggette all’applicazione del “reverse charge”, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, ma l’IVA si applicherà secondo le modalità ordinarie sull’intera operazione.

L’Agenzia delle Entrate con recente circolare accoglie, quindi, la tesi del sistema ANCE secondo la quale, qualora le singole prestazioni (demolizione, installazione di impianti e opere di completamento) siano parte integrante di un’operazione complessa ed unitaria, il meccanismo di inversione contabile deve operare solo per le prestazioni edili affidate a terzi in subappalto e, quindi, limitatamente al rapporto tra appaltatore e subappaltatore.

La circolare conferma che le “nuove” prestazioni (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici), sono assoggettate al “reverse charge” in ogni caso, indipendentemente dai soggetti coinvolti, purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera) abbia ad oggetto le suddette attività.

Inoltre il meccanismo dell’inversione contabile si applica a qualsiasi contratto avente ad oggetto le prestazioni sopra descritte, posto in essere tra due soggetti IVA e, dunque, non necessariamente nell’ambito di un subappalto.

In più viene confermata l’esclusione da “reverse charge” per le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Le nuove prestazioni soggette a “reverse charge” riguardano:

  • fabbricati a qualsiasi uso destinati (residenziali e non),
  • parti di fabbricato (es. singolo locale di edificio),
  • fabbricati di nuova costruzione o già esistenti,
  • fabbricati in corso di costruzione (catastalmente classificati nella categoria F3),
  • “unità in corso di definizione” (catastalmente classificati nella categoria F4).

Sono, invece, escluse le prestazioni relative a:

  • beni immobili che non rientrano nella definizione di “edificio”, quali ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (es., piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.),
  • beni mobili di ogni tipo.

In merito alla corretta individuazione delle singole operazioni rientranti tra quelle elencate nel nuovo dettato normativo, la circolare conferma che queste le prestazioni interessate dalla nuova disposizione sono quelle riconducibili ai seguenti codici ATECO:

Pulizia

81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

L’Amministrazione finanziaria precisa che, per il codice 81.22.02, sono escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di pulizia specializzata di “impianti e macchinari industriali”, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

Demolizione

43.11.00 – Demolizione

43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 – Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 – Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

Impianti

43.29.09 – Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni relative ad edifici)

43.31.00 – Intonacatura e stuccatura

43.32.01 – Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02 – Posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili

43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00 – Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

Completamento

43.39.09 – Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

L’Amministrazione finanziaria precisa che, per il codice 43.32.02, è esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile la posa in opera di “arredi”, in quanto non rientrante nella nozione di completamento di edifici.

Viene, altresì confermato l’orientamento del sistema ANCE secondo cui è esclusa l’applicazione del “reverse charge” per le attività di “preparazione del cantiere” (codice ATECO 43.12), in quanto riferibile alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento.

Casi particolari

La circolare in oggetto affronta le seguenti ipotesi particolari di applicazione del meccanismo del “reverse charge” alle nuove fattispecie:

– operazioni svolte attraverso strutture associative consortili

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate conferma  che, in virtù di un principio di “trasparenza”, qualora il Consorzio subappaltatore applichi l’“inversione contabile” in sede di fatturazione all’appaltatore, anche le singole imprese consorziate applicano lo stesso meccanismo nei confronti del Consorzio. Ciò per evitare la formazione del credito IVA in capo al Consorzio che, in quanto struttura creata allo scopo di gestire in forma unitaria i lavori, è destinato ad essere sciolto al termine del contratto.

L’efficacia di tale precisazione viene estesa anche con riferimento alle nuove fattispecie di applicazione del meccanismo, per cui, qualora il Consorzio fatturi le prestazioni rese nei confronti del committente in regime di “inversione contabile” (es. appalto per tinteggiatura di edificio), anche le singole consorziate adottano lo stesso regime in sede di fatturazione delle prestazioni da loro effettuate al Consorzio;

– servizi “promiscui” acquisiti da Ente non commerciale

Può verificarsi che un Ente non commerciale, che svolge anche un’attività economica non prevalente, acquisisca un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale, ed in parte alla propria attività commerciale.

Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi di un servizio di pulizia reso nel fabbricato dell’Ente, dove questo esercita anche la propria attività commerciale.

In questo caso, tenuto conto che il “reverse charge” deve essere applicato solo nei confronti di soggetti passivi IVA, occorre distinguere la quota del servizio acquisita dall’Ente non commerciale nell’ambito della propria attività commerciale, poiché solo su questa il meccanismo troverà applicazione (la parte del servizio che, invece, viene acquisita dal medesimo Ente nell’ambito della propria attività istituzionale deve rimanere assoggettata alle regole ordinarie di fatturazione).

A tal fine, la circolare precisa che potrà essere utilizzato un criterio oggettivo, fondato, ad esempio, sugli accordi contrattuali, sull’entità del corrispettivo pattuito e sul carattere dimensionale degli edifici interessati (ivi compresa la ripartizione dei mq del fabbricato in relazione al suo diverso utilizzo per l’attività istituzionale, piuttosto che per quella commerciale svolta dal medesimo Ente).

– rapporto tra “split payment” e “reverse charge”

In merito, la circolare conferma che, in presenza di un Ente pubblico che, oltre all’attività istituzionale, eserciti anche attività commerciale, il “reverse charge”, limitatamente ai servizi acquisiti dal medesimo Ente nell’ambito della propria attività economica, prevale sul nuovo meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. “split payment”);

– “reverse charge” e regime dell’“IVA per cassa”

Sul punto, l’Agenzia precisa che anche l’applicazione del “reverse charge” alle nuove fattispecie esclude l’operatività del cosiddetto regime dell’IVA per cassa, ossia del meccanismo che prevede il differimento del versamento dell’IVA per i soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Clausola di salvaguardia

Infine l’Agenzia fa’ salvi i comportamenti adottati sino all’emanazione della circolare in oggetto (27 marzo scorso), con la conseguente inapplicabilità di sanzioni, ancorché gli stessi si rilevino difformi da quanto precisato nel medesimo documento di prassi.

In sostanza, non si applicano sanzioni nell’ipotesi in cui, comunque, sino al 27 marzo scorso, l’IVA per tali prestazioni sia stata versata regolarmente senza applicazione del “reverse charge”, ovvero sia stato applicato il “reverse charge” a fattispecie non rientranti in quelle soggette al meccanismo (assenza di danno per l’Erario).

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Sede territoriale di riferimento.

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