I criteri generali per la corretta individuazione dell’Ente previdenziale competente per i liberi professionisti che svolgono le attività di ingegneri ed architetti, sono stati consolidati anche da recenti provvedimenti della Corte di Cassazione.
I criteri si riferiscono anche all’inquadramento delle attività di amministratore e componente consiglio di amministrazione di società edile.
I criteri generali sanciti unitamente ad una tabella nella quale sono individuate le tipologie di attività svolte da ingegneri ed architetti anche in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di un contratto a progetto ed il riferimento al relativo Ente Previdenziale, sono disponibili presso gli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.