In riferimento al noto obbligo della unicità della posizione contributiva aziendale divenuto recentemente operativo per le aziende (vedasi da ultimo nostra notizia del 22 dicembre 2014 dal titolo “Unificazioni posizioni contributive Inps – Differimento termini”), informiamo che l’INPS ha introdotto delle eccezioni al principio per cui potranno continuare ad operare con distinte posizioni aziendali i datori di lavoro che gestiscono adempimenti che afferiscono a particolari categorie di lavoratori, datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche, realtà aziendali nate a seguito di fusioni ed acquisizioni ed alcune tipologie di aziende espressamente elencate.
Per maggiori informazioni e documentazione esplicativa è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione di appartenenza.