Solo l’impresa che esegue esclusivamente le lavorazioni non rientranti nel comparto edile è esentata dall’iscrizione alla Cassa Edile; in tutti gli altri casi vige il principio generale, secondo cui le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente, indipendentemente dal C.C.N.L. in concreto applicato.
Il problema naturalmente non si pone per le imprese edili che applicano il C.C.N.L. ediizia per le quali vige sempre l’obbligo di iscrizione degli operai alla cassa edile (sia per lavori privati che per lavori pubblici).
E’ quanto emerge dal recente parere di precontenzioso, con cui l’Autorità nazionale anticorruzione ha chiarito l’inesistenza di un obbligo di iscrizione dei propri lavoratori alla Cassa Edile a carico dell’impresa che applica il C.C.N.L. metalmeccanico e dichiari di svolgere lavorazioni non edili.
In particolare, l’Autorità nel citato parere evidenzia che tale obbligo di iscrizione, previsto dal Codice dei Contratti impone a tutte le «imprese che eseguono appalti di lavori pubblici» l’iscrizione dei lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente, indipendentemente dal comparto di riferimento.
Al riguardo, non viene neppure in rilievo il C.C.N.L. in concreto applicato dall’impresa, ma «quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara».
Ne consegue che le stazioni appaltanti devono ben considerare che il principio generale è quello dell’iscrizione alla Cassa Edile per tutte imprese che eseguono i lavori pubblici, ciò anche al fine di inserire nel bando la specifica clausola prevista nel modello di bando tipo sui ribassi.
Di contro, secondo l’A.N.AC., l’eventuale esclusione dell’impresa dal suddetto obbligo di iscrizione sussiste qualora non vi siano lavorazioni di natura edile oppure, come nel caso specifico affrontato dall’Autorità, l’impresa dichiari esplicitamente di svolgere all’interno dell’appalto esclusivamente un intervento nel quale le lavorazioni di natura edile, eventualmente connesse, possono ritenersi meramente accessorie.
A tale proposito, l’Autorità ricorda quanto specificato, in passato, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in apposita circolare, in merito all’ «obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di società che applicano il C.C.N.L. del settore metalmeccanico» – nel quale si chiarisce che «nel caso specifico di azienda che applica il C.C.N.L. metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all’attività prevalente ma che risultano meramente accessori».
La particolareggiata documentazione del parere di precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è disponibile presso gli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.