Si ricorda che per gli acquisti di beni strumentali effettuati entro il 30 giugno 2015 è possibile fruire del credito d’imposta in misura pari al 15%, istituito con l’art. 18 del D.L. 91/2014.
I beni oggetto dell’agevolazione sono quelli ricompresi nella tabella 28 della divisione ATECO 2007 e il beneficio spetta solo se il progetto d’investimento è superiore a euro 10.000 e solo sulla parte di spesa che sia “incrementale” rispetto alla media di spesa sostenuta nei cinque anni precedenti sugli stessi beni con la facoltà di escludere dal calcolo l’anno nel quale le spese sono state maggiori.
Si fa notare come, per le imprese di nuova costituzione, non essendoci un pregresso di spese, l’agevolazione è calcolata sull’intero ammontare degli investimenti effettuati.
Per l’individuazione della data di realizzazione degli investimenti si fa riferimento alle regole generali della competenza previste dal TUIR. Per cui, nel verificare se le spese sono state sostenute entro il 30 giugno 2015, per i beni mobili occorre riferirsi alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Per approfondimenti sull’agevolazione si rimanda alle nostre precedenti notizie del 2 luglio 2014 dal titolo “Decreto Competitività – Pubblicato in gazzetta il nuovo D.L. 91/2014” e del 5 luglio 2014 dal titolo “Decreto Competitività: incentivi agli investimenti in beni strumentali e l’estensione della deduzione IRAP al lavoro a tempo determinato”.
Per maggiori informazioni contattare la propria Associazione di appartenenza.