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Gli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti scontano l’imposta di registro in misura fissa e godono dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Tali scambi inoltre, se posti in essere da imprese, sono esclusi da IVA.
Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di consulenza giuridica presentata dall’Ance, che accoglie pienamente la tesi dell’Associazione.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui sia previsto anche un conguaglio in denaro, l’operazione è soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.