E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto “Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere”.
Per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura e’ composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica, nonché per le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del decreto, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nè destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa, nel rispetto della normativa sugli aiuti de minimis, fino all’importo massimo di 200mila euro nei tre anni d’imposta.
Il credito di imposta e’ alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentata entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.
I crediti di imposta sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi stessi.
Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
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