Con recente D.P.C.M. sono prorogati al 6 luglio 2015 i termini di versamento delle imposte derivanti da Unico e Irap 2015 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Sono compresi nella proroga sia contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
La proroga riguarda i soggetti interessati dagli studi di settore, ossia:
- le persone fisiche (imprenditori e lavoratori autonomi) che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore;
- le persone fisiche che adottano il regime dei minimi (aliquota 5%) e il nuovo regime forfetario (aliquota 15%). A chiarirlo è stato il Mef;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) a condizione che:
- esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano esclusi dall’applicazione dello studio a causa di ricavi/ compensi superiori a euro 5.164.569;
- siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO/IRAP 2015, entro lo scorso 16.6.2015. Ciò comporta che non possono fruire della proroga, ad esempio, le società che sono “naturalmente” tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.7 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) in quanto approvano il bilancio nel mese di giugno, usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore, i contribuenti minimi e i nuovi forfetari.
Per i soggetti esclusi dalla proroga la scadenza resta ferma allo scorso 16 giugno 2015.</p>\r\n<p style=”text-align: justify;”>Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.