Ravvedimento operoso

di admin

Alcuni articoli della legge di stabilità per il 2015 hanno profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, determinando un radicale cambiamento dell’assetto originario dell’istituto.

Il ravvedimento operoso è stato rimodulato, attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione.

In primo luogo, sotto il profilo temporale, l’istituto può, oggi, essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento e non più entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Inoltre, sono state introdotte diverse ed ulteriori misure di riduzione della sanzione, con l’obiettivo di garantire una maggiore premialità per il contribuente che si attivi tempestivamente rispetto al momento di commissione della violazione oggetto di regolarizzazione.

La recente circolare applicativa, nel chiarire le novità intervenute a seguito della Legge di Stabilità 2015 dal 2015, ha spiegato anche che, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può ora essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità o l’esito del controllo formale.

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