Il proprietario di un sito inquinato, che non risulti essere autore dell’inquinamento, non deve provvedere alle operazioni di bonifica.
Dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 (codice dell’ambiente), si può sostenere che, se il responsabile dell’inquinamento non è individuabile, gli interventi necessari sono adottati dalla P.A. competente.
Tali spese però potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento, chiedendo al proprietario il rimborso, il quale risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi.
Le casistiche rientranti su quanto sopra sono contenute nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Sato e della Corte di Giustizia Europea.
Per informazioni e documentazione è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza, anche in riferimento ad eventuali necessità nei confronti delle Amministrazioni competenti.