Home News tematicheEconomia e innovazione Recupero accise autotrasporto, per la domanda c’è tempo fino al 31 ottobre

Recupero accise autotrasporto, per la domanda c’è tempo fino al 31 ottobre

di admin

Le aziende di autotrasporto potranno fare domanda per il recupero delle accise sul carburante del terzo trimestre 2015 fino al prossimo 31 ottobre. Lo ha deciso l’Agenzia delle Dogane.

Tutta la procedura andrà condotta, di regola, in via telematica. E darà diritto a una compensazione sugli F24 o, in alternativa, a un rimborso in denaro. Ogni mille litri di gasolio si potranno ottenere 214,2 euro.

Sul sito internet dell’Agenzia è già disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci, che permetterà di ottenere il recupero delle accise. Le dichiarazioni andranno trasmesse tramite i servizi telematici dell’Agenzia da parte dei soggetti abilitati. In alternativa a questa procedura, è possibile presentare presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda un supporto informatico contenente la dichiarazione unitamente alla copia cartacea sottoscritta.

Il termine per l’adempimento è fissato al 31 ottobre prossimo. Quanto ai consumi dichiarabili, le istanze da presentare entro la scadenza di ottobre devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data fino al 30 settembre 2015. Eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Sono, invece, esclusi dal rimborso i consumi relativi a veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate e da quest’anno anche i consumi relativi agli euro 0.

La misura dello sconto sulle accise per il terzo trimestre del 2015 è pari esattamente a 214,18609 euro per ogni mille litri di gasolio. Lo sconto in questione può essere sfruttato in compensazione dei versamenti tributari e previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso direttamente in denaro.

Nel caso di compensazione, questa non sarà soggetta ad alcun limite di importo e potrà essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta. Eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.

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