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Collocamento obbligatorio disabili – Jobs Act – Principali novità

di admin

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che introduce misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Il decreto legislativo apporta, tra l’altro, alcune modifiche in materia di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità.

Di seguito riteniamo opportuno evidenziare le principali novità.

  1. Introduzione della richiesta nominativa per l’assunzione dei disabili: I datori di lavoro e gli enti pubblici economici assumono le persone con disabilità con richiesta nominativa oppure mediante la stipula di convenzioni. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono introdotti interessanti incentivi economici per l’assunzione a seconda del grado di invalidità del disabile.
  3. Viene soppressa, dal 1° gennaio 2017, la previsione secondo cui l’obbligo di assunzione per i datori di lavoro che occupano dai 15 ai 35 lavoratori, scatta solo in caso di nuove assunzioni. Allo stesso modo, viene soppressa, sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, la disposizione secondo cui l’obbligo insorge solo in caso di nuova assunzione anche per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.
  4. Il provvedimento introduce la possibilità di computare nella quota di riserva anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, ma non assunti tramite il collocamento mirato, nel caso in cui abbiano le percentuali riduzione della capacità lavorativa appositamente previste.
  5. Il legislatore apporta, poi, una modifica rilevante alla disciplina che in precedenza consentiva di escludere dalla base di computo gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille: questo, ora, diventa un caso di esonero parziale.
  6. E’ prevista una estensione dell’ambito di applicazione della legge sul collocamento obbligatorio anche alle persone la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
  7. Per le persone con disabilità, che risultano disoccupate, la legge introduce la possibilità di iscriversi nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato anche al di fuori dell’ambito territoriale in cui si trova la loro residenza, previa cancellazione dall’elenco in cui erano precedente iscritti.

In ordine ad ogni chiarimento, approfondimento documentale ed esigenze di rapporti o contatti con le amministrazioni competenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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