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L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
E’ stato, inoltre, istituito il codice tributo “6855” per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite il modello F24.
In particolare, il provvedimento dispone quanto segue:
- il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 241/1997;
- il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo trasmette con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche;
- l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo il relativo modello F24 è scartato. Tale scarto è comunicato con apposita ricevuta consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito le precedenti notizie sull’argomento:
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