Le attività di lavaggio, selezione e frantumazione sono operazioni che rientrano nel concetto di “normale pratica industriale” ai fini della qualifica del materiale come sottoprodotto. E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con una recente sentenza.
In particolare, i giudici hanno evidenziato come la “normale pratica industriale” ricomprenda tutti quei trattamenti o interventi i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede, ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori.
La Corte di Cassazione ha, anche, chiarito che nel caso in cui i materiali siano gestiti/trattati dal produttore come rifiuti (es. conferimento presso un impianto di trattamento con un formulario di identificazione), questi non potranno mai essere considerati come sottoprodotti. Ad avviso dei giudici, infatti, il produttore che manifesta la volontà di disfarsi di questi materiali, li qualifica come rifiuti, impedendo che gli stessi possano essere ricompresi nella categoria dei “sottoprodotti”.
Per informazioni ed in ordine ad ogni esigenza e necessità di avere conoscenza di come porre in essere trattamenti che non facciano perdere al materiale la sua identità e caratteristiche gli uffici dell’Associazione territoriale di riferimento sono disponibili ad eventuali incontri con aziende associate competenti in materia.