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Congedo parentale su base oraria – Chiarimenti sulle incumulabilità

di admin

In merito al congedo parentale ad ore (vedi da ultimo nostra notizia del 13 ottobre 2015 dal titolo “Congedo parentale – Completamente disponibili le procedure telematiche”) informiamo che l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito all’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Ad integrazione delle precedenti istruzioni, l’Istituto chiarisce che il lavoratore dipendente che fruisca del congedo parentale su base oraria non potrà usufruire, nella medesima giornata:

  • né di congedo parentale ad ore per altro figlio;
  • né dei riposi orari per allattamento, anche se richiesti per bambini differenti;
  • né dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.

Possibile, invece, la cumulabilità con permessi o riposi disciplinati da disposizioni non contemplate dal T.U. maternità/paternità, quali, ad esempio, i permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari o a beneficio del lavoratore stesso.

Resta fermo che le incompatibilità predette sussistono in caso di mancata regolamentazione della fruizione oraria da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nell’ambito della quale possono essere adottati criteri di cumulabilità differenti.

Per ogni chiarimento e necessità operativa e documentale sul congedo ad ore e su ogni fattispecie su descritta è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.

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