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Il datore di lavoro che, a seguito di trasferimento di azienda con cessione contrattuale o fusione, subentra nel rapporto di lavoro con dipendenti per i quali il cedente fruiva dell’esonero contributivo triennale previsto dalla legge di stabilità 2015, può continuare a beneficiarne per la parte residua fino al completamento de 36 mesi, in assenza di una precedente interruzione dei rapporti di lavoro.
Lo ha chiarito di recente il Ministero del Lavoro precisando che il principio vale anche se l’operazione verrà effettuata nel 2016 o in anni successivi.
Per ogni approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.