Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la scelta del regime del “patent box”, il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Il contribuente presentando il modello suddetto, comunica in via telematica all’Agenzia delle Entrate la scelta per il regime opzionale in riferimento ai primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, così come previsto dal decreto attuativo del MISE del 30 luglio scorso.
L’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 è esercitata entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione (quindi entro il 31.12.2015 per l’opzione con decorrenza 2015) e riguarda il predetto periodo d’imposta ed i successivi quattro.
A partire dal terzo periodo (2017), l’opzione dovrà essere espressa nella dichiarazione dei redditi (UNICO 2018) e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la stessa dichiarazione.
L’invio del modello deve avvenire, direttamente da parte dell’interessato o tramite intermediario abilitato, utilizzando il software “PATENT_BOX”, disponibile sul sito dell’Agenzia entro fine novembre.
I primi due riquadri del modello per la richiesta di adesione al patent box per il 2015 e 2016 sono dedicati ai dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e a quelli dell’eventuale rappresentante firmatario. L’ultimo riquadro è, invece, riservato all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione. I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale opzionale devono comunicare in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati.
La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 39, della legge 190/2014 (regime del patent box), “i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare”.
Per ulteriori informazioni od assistenza, rivolgersi alla sede Territoriale di riferimento.