Per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici sugli edifici è operativo il modello unico, disponibile presso la sede Territoriale di riferimento, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE S.p.A.
Nello specifico, gli impianti fotovoltaici interessati dalla semplificazione devono avere tutte le seguenti caratteristiche:
- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzati sui tetti degli edifici e aderenti o integrati negli stessi con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, la cui installazione non deve essere subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
Il modello unico si compone di due parti: la parte I, da inviare prima dell’inizio dei lavori (contenente i dati di chi presenta la domanda, i dati catastali dell’immobile, la descrizione dell’impianto, ecc,) e la parte II, da inviare alla fine dei lavori (contenente tra l’altro la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori).
Le parti I e II del modello unico devono essere trasmesse per via informatica dal Soggetto richiedente al Gestore di rete competente, il quale avrà cura di inviare una copia del modello medesimo al Comune e al GSE.