Come noto, il decreto legislativo “Semplificazioni fiscali” in vigore dal 13 dicembre 2014, ha previsto:
- l’aumento dell’importo dei rimborsi IVA per i quali non è richiesta la garanzia fideiussoria, che passa da 5.164 euro a 15.000 euro. Alla luce di tale novità, per il rimborso del credito IVA superiore a 15.000 euro, la stessa deve essere prestata in via obbligatoria dai cosiddetti “contribuenti non virtuosi”;
- la necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, ovvero sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito, al fine di ottenere il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro.
Per quel che riguarda l’esecuzione dei rimborsi IVA superiori a 15.000 euro, una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in materia di:
1. Termine di presentazione della dichiarazione IVA integrativa
Al riguardo, occorre premettere che, per il 2016, la dichiarazione annuale IVA può essere ancora presentata unitamente al Modello UNICO entro il 30 settembre 2016.
Invece, a partire dal 2017 (per il periodo d’imposta 2016) la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata esclusivamente in via autonoma entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Nell’ipotesi in cui il visto di conformità non sia stato apposto a causa di un errore od omissione, è possibile sanare tale situazione mediante l’invio della dichiarazione integrativa, munita del visto di conformità, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Per quel che riguarda, invece, i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo “Semplificazioni fiscali” e non ancora eseguiti, per i quali sia scaduto il predetto termine per la presentazione dell’integrativa, il visto di conformità relativo alla dichiarazione originaria può essere sostituito dall’invio all’Agenzia delle Entrate di un’attestazione autonoma, rilasciata da un professionista abilitato.
Per modificare le modalità di utilizzo del credito IVA (riduzione o aumento dell’importo chiesto a rimborso) la dichiarazione integrativa deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
2. Omissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per requisiti patrimoniali e contributivi)
Sotto tale profilo, la circolare in oggetto chiarisce che, se si omette di presentare la certificazione sostitutiva insieme alla dichiarazione/istanza di rimborso, l’unica modalità per correggere tale inadempimento è la presentazione della stessa insieme alla dichiarazione integrativa, non essendo più possibile fornirla in via autonoma in forma cartacea, come accadeva prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo “Semplificazioni fiscali”.
3. Obbligo di presentazione della garanzia
Come noto, ai fini del rimborso IVA, deve essere prestata obbligatoriamente la garanzia (per i cd. “contribuenti non virtuosi”). In merito, si ricorda che il rimborso IVA per importi superiori a 15.000 euro viene eseguito esclusivamente a seguito della prestazione della garanzia nell’ipotesi in cui, nei 2 anni precedenti la richiesta, l’impresa abbia ricevuto avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra l’imposta accertata e quella dichiarata in misura superiore a determinate percentuali.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di calcolo dei predetti importi nell’ipotesi in cui l’accertamento riguardi l’imposta di registro, le imposte sostitutive, le imposte relative alla tassazione separata, ovvero la verifica venga definita mediante adesione o conciliazione giudiziale.
4. Calcolo degli interessi della garanzia mediante cauzione in titoli di Stato
In tal ambito, la Circolare chiarisce che gli interessi per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi, richiesti in “procedura semplificata”, non rilevano ai fini dell’importo da garantire.
5. Rimborsi IVA trimestrali – Modello TR presentato fino al 2014
L’Agenzia delle Entrate affronta, altresì, l’ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni”, e quindi fino al periodo d’imposta 2014, siano state già presentate delle richieste di rimborso IVA trimestrale (Modello TR), con riferimento alle quali il rimborso non è stato ancora eseguito. Con riferimento a tale periodo transitorio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in linea generale, che la restituzione del credito IVA infrannuale viene accordata a condizione che la dichiarazione IVA annuale (nella quale devono essere indicati i rimborsi IVA trimestrali già richiesti) riferita ai periodi d’imposta fino al 2014, sia munita del visto di conformità.