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Industria gomma-plastica: rinnovato il C.C.N.L. – Gli effetti economici dal 2017

di admin

Raggiunto l’accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 8 gennaio 2014 per gli addetti all’industria della gomma, delle materie plastiche e dei cavi elettrici e affini.

Si evidenzia che nessun impegno economico e normativo è stato previsto in capo alle aziende per l’anno 2016 (il primo aumento retributivo decorrerà infatti dal 1° gennaio 2017) e che è stato definito, in merito alla dinamica degli effetti economici dei prossimi rinnovi, che sarà presa a riferimento, l’annuale comunicazione ufficiale dell’Istat di maggio relativa ai dati inflattivi nonché un meccanismo di verifica annuale degli scostamenti degli indici inflattivi.

Tutti gli istituti non economici entrano in vigore da gennaio 2016.

Di seguito, una breve sintesi delle modifiche apportate al testo contrattuale.

Previdenza complementare

E’ stato sospeso l’incremento della contribuzione al Fondo Gomma Plastica dello 0,20% stabilito dal C.C.N.L. 8/1/2014, con decorrenza dicembre 2015.

L’incremento del contributo al Fondo decorrerà dal 1° giugno 2018.

Incrementi retributivi

Gli incrementi retributivi avranno decorrenza dal 1° gennaio 2017, 1° gennaio 2018 e 1° ottobre 2018. Gli incrementi retributivi con decorrenza 2018 (1° gennaio 2018 e 1° ottobre 2018) potranno essere posticipati fino ad un massimo di tre mesi in caso di crisi, previo accordo aziendale definito con la RSU o, in assenza, con le Organizzazioni sindacali territoriali.

Anche i nuovi valori del lavoro notturno decorreranno dal gennaio 2017.

Mercato del lavoro

In materia di apprendistato, è stato modificato il comma 17 dell’art. 2, portando al 30% (dal precedente 70%) il limite dei contratti di apprendistato convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato necessari perché sia possibile stipularne di ulteriori.

Per quanto concerne la percentuale di lavoratori utilizzabili complessivamente con contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione di cui al comma 22 dell’art. 2, le parti hanno convenuto di elevarla dal 25% al 32%.

Comporto per malattia

E’ stato convenuto che, ai fini del computo dei termini di comporto previsti per la conservazione del posto in caso di malattia, non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia legati a patologie oncologiche per terapie salvavita, certificati dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.

Altre modifiche riguardano alcuni aspetti dell’apprendistato, dei contratti a termine, dei contratti di somministrazione, del lavoro straordinario, notturno e festivo, a turni, i riposi settimanali, la malattia.

Per ogni chiarimento e per avere il testo dell’accordo di rinnovo è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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