Una diversa distribuzione degli spazi interni con la medesima superficie calpestabile non è da qualificare come intervento di ristrutturazione soggetto a permesso di costruire.
Lo ha ribadito il TAR Lazio, con recente sentenza, in merito ad una variazione interna consistente nello spostamento della posizione originaria della cucina e del servizio igienico attraverso la demolizione di alcuni tramezzi.
La sentenza in esame riguarda un provvedimento emesso prima delle novità introdotte dal decreto Sblocca Cantieri, che, come è noto, ha apportato alcune modifiche alla definizione di manutenzione straordinaria ampliandone i contenuti.
Gli interventi (compresi quelli di frazionamento/accorpamento) sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata anche se comportanti aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici purché non interessino le parti strutturali dell’edificio (in quest’ultimo caso l’intervento sarà soggetto a SCIA).
Se le modifiche incidono sulla volumetria complessiva dell’edificio o sui prospetti o comportano modifiche della destinazione d’uso l’intervento ricadrà nella ristrutturazione edilizia.