Fornite dall’INPS le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo nel settore edile, confermato, per l’anno 2016, nella misura dell’11,50% da un recente decreto ministeriale.
Si ricorda che, fermo restando le altre condizioni previste dalla vigente normativa, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, così come neanche per quei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario a seguito di contratti di solidarietà.
Le istanze di riduzione contributiva dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi della sezione “comunicazioni online” del portale informatico dell’Istituto. Quest’ultimo, in caso di esito positivo a seguito di un controllo automatizzato, procederà, a sua volta, ad attribuire il codice di autorizzazione nella posizione contributiva interessata.
Relativamente alle istanze già inviate, per le quali, invece, il codice di autorizzazione è stato attribuito fino a dicembre 2016, i sistemi informativi provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a marzo 2017. Ad ogni modo, si precisa che l’agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio – dicembre 2016.
Le istanze già inviate, come noto, si riferiscono a quelle aziende che hanno inteso fruire dello sgravio da settembre 2016 essendo ciò possibile quando il decreto di conferma che determina l’aliquota non sia intervenuto entro agosto di ogni anno (vedi nostra notizia dell’ 8 settembre 2016 dal titolo “Edilizia: riduzione contributiva 11,50% anno 2016”).
Per fruire del beneficio le aziende dovranno utilizzare i codici previsti sia per il corrente che per gli eventuali periodi arretrati.
Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 aprile 2017 e i datori di lavoro potranno inviare le domande fino al 15 aprile 2017.
Per ogni chiarimento e necessità operative è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.