L’INPS ha approfondito la novità introdotta dal Jobs Act che ha posto a carico dei datori di lavoro l’onere di pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
L’istituto precisa che tale novità ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, ovvero dal 24 settembre 2015, tranne , per alcune specifiche situazioni, per le quali si applica la vecchia disciplina anche se le domande sono presentate dal 24 settembre 2015.
Si rammenta, altresì, che la nuova disciplina (TFR a carico datore lavoro) non si applica nei casi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, tranne i casi in cui i medesimi lavoratori in solidarietà siano stati oggetto di licenziamenti economici entro 90 giorni dall’ultimo periodo di riduzione dell’orario di lavoro
Per quanto concerne i casi di erogazione diretta del TFR da parte del Fondo di tesoreria INPS (previsto per custodire le quote di TFR non destinate a previdenza complementare da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti), l’Istituto chiarisce che le quote riconosciute dal Fondo stesso includeranno il TFR maturato durante i periodi di CIGS e che nelle nuove domande presentate, la quota di TFR maturata in CIGS sarà sempre liquidata dal Fondo di tesoreria con procedure automatiche INPS.
Sempre in tema di Fondo di Tesoreria, nei casi in cui si applichi ancora la vecchia disciplina, i datori di lavoro dovranno effettuare una procedura di doppia operazione.
Per ogni ausilio nella valutazione dei casi specifici, oltre che per qualsiasi esigenza in materia, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.