L’INPS ha fornito istruzioni operative in ordine alla fruizione del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti.
Il congedo obbligatorio, prorogato sia per le nascite sia per le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2017, è pari a due giorni e deve essere fruito, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
L’Istituto spiega chi sono tenuti a presentare apposita domanda all’INPS e chi invece deve comunicare l’evento solo al datore di lavoro.
Non potrà, invece, essere fruito né indennizzato il congedo facoltativo per i padri poiché non prorogato per l’anno 2017.
Per ogni chiarimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.