Il termine per posticipare l’approvazione del bilancio di esercizio è stabilito per il 31 marzo 2017.
Infatti, entro tale data (31 marzo 2017) gli amministratori devono scegliere se deliberare:
- l’approvazione del progetto di bilancio
- il differimento del termine per l’approvazione.
La scadenza naturale dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, può prevedere la cd “proroga occasionale” cioè un termine maggiore in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
In questo caso lo statuto societario, non deve necessariamente contenere un’elencazione analitica e specifica delle fattispecie che giustificano il differimento.
L’applicazione delle nuove disposizioni del decreto legislativo 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci.
Si ricorda che nel caso in cui non venga predisposta la relazione sulla gestione (quando cioè si redige il bilancio in forma abbreviata), l’indicazione richiesta nella relazione sulla gestione deve essere riportata nella nota integrativa.
Il termine diventa il 15 aprile, nel caso di società prive del collegio sindacale.
Chi sceglie il differimento deve tenere presente i conseguenti oneri informativi, in sede di redazione della relazione sulla gestione e della nota integrativa, nonché i relativi riflessi fiscali, in sede di versamento delle imposte.