Gli impianti fotovoltaici tornano ad essere considerati beni mobili. La recente circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico trae spunto dalla normativa sugli imbullonati per affermare che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l’impianto fotovoltaico viene ammortizzato con la percentuale del 9 per cento. Pertanto tale bene può usufruire del superammortamento maggiorando il costo del 40 per cento.
L’Agenzia delle Entrate conferma la natura di bene immobile delle torri a sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Per questi supporti pertanto non si applica il super ammortamento mentre la agevolazione si applica sulle pale.
Di conseguenza secondo l’agenzia delle Entrate le componenti impiantistiche che sono escluse dalla rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche non possono essere considerati beni immobili ai fini della determinazione della aliquota di ammortamento. L’aliquota di ammortamento del 4% sarà ancora applicabile sulle componenti immobiliari. Invece per quanto riguarda le componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento.
Di conseguenza, tali componenti impiantistiche avendo una percentuale di ammortamento superiore al 6,5% (al di sotto della quale scatta l’esclusione dal beneficio del superammortamento), possono usufruire della maggiore deduzione fiscale.