Si fa riferimento alle attività del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali per informare che lo stesso ha emanato due circolari che chiariscono, rispettivamente, i seguenti aspetti relativi al rinnovo delle iscrizioni.
1) La domanda di rinnovo dell’iscrizione ai sensi dell’ultima delibera in vigore (per le categorie 1, 4, 5), la cui applicazione comporti l’inserimento dell’impresa in una classe e sottocategoria specifica diversa dalle precedenti, non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi.
2) Le domande di rinnovo per tutti i soggetti iscritti alle diverse categorie dell’Albo Gestori Ambientali possono essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi, previsto dal D.M. vigente. Tuttavia se le domande sono presentate successivamente ai suddetti cinque mesi potrebbe non essere possibile espletare il procedimento di rinnovo entro il termine di scadenza dell’iscrizione, con la conseguenza che, una volta scaduta tale iscrizione e fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le attività oggetto di iscrizione non potranno essere svolte.
Sempre di recente il Comitato ha emanato altre due circolari. Con la prima, conformandosi all’orientamento espresso recentemente dal TAR della Campania, abroga le precedenti istruzioni e sollecita le sezione regionali a cancellare le imprese per cause di decadenza previste solo dopo aver espletato il procedimento disciplinare previsto dall’apposito Decreto Ministeriale.
Con la seconda,infine, il Comitato Nazionale modifica nel modo seguente le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, disciplinati dalle precedenti delibere:
- per le categorie 1,2-bis, 3-bis, 4, 5, 6: durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento di iscrizione corredato dall’autocertificazione, nei modi previsti dalla legge, del legale rappresentante con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali;
- per l’iscrizione alla categoria 1, relativamente ai centri di raccolta: il provvedimento di iscrizione corredato dall’autocertificazione, nei modi previsti dalla legge, del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente, deve essere conservato presso il centro di raccolta stesso;
- per l’iscrizione alla categoria 8, intermediazione e commercio senza detenzione: il provvedimento di iscrizione, corredato dall’autocertificazione, nei modi previsti dalla legge, del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto;
- per l’iscrizione alla categoria 9, bonifiche di siti: il provvedimento di iscrizione, corredato dall’autocertificazione, nei modi previsti dalla legge, del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente, deve essere conservato presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione;
- per l’iscrizione alla categoria 10, bonifiche di amianto: il provvedimento di iscrizione, corredato dall’autocertificazione, nei modi previsti dalla legge, del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente, deve essere conservato presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell’iscrizione.
A tali nuove prescrizioni sono soggette anche le imprese già in possesso di provvedimenti emessi e notificati ai sensi della Delibere del 2013 e del 2016.
Per ogni esigenza di supporto documentale ed operativo anche organizzando contatti con l’Albo Gestori Ambientali è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.