L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di assunzione obbligatorie, ha chiarito che per adempiere alla diffida e ottenere l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, sarà necessario presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione o stipulare con il lavoratore disabile, avviato dall’ufficio competente, il contratto di lavoro.
Il parere del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del lavoro è stato reso in seguito ad un quesito relativo alla possibilità del datore di lavoro di ricorrere alla stipula di convenzioni al fine di adempiere alla diffida.
Sebbene, infatti, il legislatore abbia messo a disposizione diverse modalità per consentire l’adempimento del suddetto obbligo (richiesta nominativa di avviamento, richiesta numerica o convenzioni), non ha previsto alcuna deroga in relazione al termine, dato che che il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo dal momento in cui sorge l’obbligo.
Nell’ipotesi di decorso infruttuoso del suddetto termine, l’unica modalità per adempiere all’obbligo sarà costituita dalla richiesta di avviamento dei lavoratori, necessari per la copertura della quota di riserva, secondo l’ordine di graduatoria, non essendo possibile il ricorso all’assunzione nominativa o alle convenzioni.
Quanto sopra se le scoperture, dopo i 60 giorni, sono ascrivibili a ragioni imputabili al datore di lavoro.
Per specifici supporti ed assistenze anche nei rapporti con gli uffici Provinciali del collocamento obbligatorio è possibile rivolgersi alla sede Territoriale di riferimento.