La cosiddetta “Manovrina di Primavera” prevede la possibilità, salvo talune eccezioni, di definire in maniera agevolata le controversie in ogni stato e grado di giudizio rientranti nella giurisdizione tributaria a condizione che siano non definitive e che abbiano come controparte l’Agenzia delle Entrate.
L’ammissibilità è subordinata anche alla condizione che si tratti di controversie per le quali la costituzione in giudizio sia avvenuta entro il 31.12.2016.
Per perfezionare la definizione occorre:
- verificare la pendenza del giudizio e che la controparte sia l’Agenzia delle Entrate (anche ex Agenzia del Territorio);
- presentare l’istanza entro il 30 settembre 2017;
- provvedere al pagamento del dovuto entro il 30 settembre 2017.
Quanto si risparmia:
- sanzioni collegate al tributo ed Interessi di mora;
- per controversie relative esclusivamente agli interessi di mora o sanzioni 60% dell’importo contestato;
- per controversie relative a sanzioni collegate a contestazioni relative a tributi già definiti il 100% dell’importo contestato.
La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti è stata riproposta e consente la definizione delle controversie che:
- siano pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compresa la Corte di Cassazione, la cui costituzione in giudizio sia avvenuta entro il 31.12.2016;
- abbiano come controparte l’Agenzia delle Entrate;
- non siano passate in giudicato.
La definizione consiste in una riduzione delle sanzioni e degli interessi, quindi la definizione è limitata alle sole sanzioni ed interessi di mora.
TRIBUTI, SANZIONI ED ALTRI IMPORTI
La lite viene definita versando le somme relative all’atto impugnato ed accessori maggiorate degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo fino a 60 giorni successivi alla notifica dell’atto con esclusione delle sanzioni e gli interessi di mora.
INTERESSI DI MORA E/O SANZIONI NON COLLEGATE A TRIBUTI
40% dell’importo in contestazione. Trattasi, ad esempio, di atti di irrogazioni sanzioni per violazioni formali.
SANZIONI IRROGATE CON ATTO DIVERSO MA COLLEGATE AD ACCERTAMENTO RELATIVO A TRIBUTI GIA’ DEFINITI
Semplice presentazione dell’istanza. La fattispecie ricorre quando maggiori tributi e sanzioni sono stati notificati con atti distinti. L’avvenuta definizione dell’atto principale consente di annullare le sanzioni correlate e notificate con distinto atto.
In generale:
- Sono definibili le controversie per cui il contribuente si è costituito in giudizio entro il 31.12.2016.
- Ulteriore presupposto da rispettare per accedere alla definizione, è che non si tratti di controversie passate in giudicato. Inoltre, nell’ipotesi di cause pendenti presso la Corte di Cassazione si rammenta che le stesse saranno definibili soltanto se alla data di presentazione dell’istanza non sia stata depositata la sentenza ovvero l’ordinanza decisoria.
- Il decreto dispone la definibilità esclusivamente delle liti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate.
Il termine ultimo per presentare l’istanza è il 30 settembre.
Per ogni controversia va presentata una distinta istanza di definizione.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione dell’istanza.
Nota bene:
Sebbene la disposizione farebbe pensare ad una definizione definitiva, l’estinzione processuale vera e propria è subordinata ad una valutazione dell’Ufficio, il quale ha addirittura tempo fino al 31.12.2018 per notificare un provvedimento di diniego dopo aver valutato nel merito l’istanza di definizione.