La recente abolizione dei voucher ha consegnato ai datori di lavoro un ventaglio di opzioni tra cui dover scegliere per far fronte alla stagionalità di alcune attività in alternativa al lavoro accessorio.
Considerando che, in tali casi, le prestazioni lavorative richieste prevedono ampi margini di flessibilità, è necessario capire come queste soluzioni occupazionali riescano a gestire le esigenze dei lavoro meramente occasionali o dei lavori stagionali.
La prima via percorribile è quella del lavoro a chiamata (intermittente).
Si tratta di una tipologia contrattuale di carattere subordinato, utilizzabile nei casi in cui l’entità della prestazione non è predeterminabile e preveda un impegno saltuario o discontinuo. Sebbene si possa far ricorso al lavoro intermittente per giovani di età inferiore ai 25 anni e per adulti over 55, anche pensionati, lo stesso può essere utilizzato, a prescindere dai limiti di età, per le prestazioni individuate dai contratti collettivi o comprese in uno specifico elenco approvato con decreto.
Assumono, in questo senso, grande importanza le contrattazioni di secondo livello. Infatti, tali intese possono regolamentare validamente questa tipologia di rapporto andando ad integrare le eventuale presenti discipline dei contratti collettivi o, in mancanza delle stesse, introducendo specifiche regolamentazioni.
E’ bene, inoltre, ricordare che il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Altra strada praticabile è quella del lavoro part-time.
Questa ipotesi contrattuale, opportunamente gestita all’interno delle previste possibilità di instaurare dei part-time di tipo orizzontale, verticale e/o ciclico, anche a termine, consente di ottimizzare i ritmi di lavoro alle necessità della mansione, con la possibilità di pattuire tra le parti clausole elastiche circa la variazione in aumento della durata della prestazione e la relativa collocazione temporale.
L’ultima categoria è quella del lavoro a termine, ideale anche nei casi in cui un lavoratore deve essere inquadrato diversamente per sostituire temporaneamente un collega assente o anche per soddisfare punte di attività che richiedono maggior forza lavoro soprattutto in quei comparti legati alla stagionalità (turismo, spettacolo e pubblici esercizi).
In questi casi vi è, altresì, l’esenzione dai limiti quantitativi di utilizzo e dal versamento della contribuzione addizionale dovuta all’Inps nella misura dell’1,40 per cento previsti normalmente dai contratti a tempo determinato.
Anche per i part-time e per i lavori a termine la contrattazione di secondo livello può aggiungere e/o integrare soluzioni ideali per la gestione ottimale di particolari esigenze aziendali.
Per le aziende interessate ad una assistenza nella gestione delle loro esigenze in materia anche attraverso l’eventuale sottoscrizione di contratti di secondo livello è possibile rivolgersi agi uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.