Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare Industria calzature: applicabile il nuovo C.C.N.L. – Tabelle retributive dal 1° aprile 2017 – Le altre importanti novità

Si informa che il 6 giugno 2017 le Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno comunicato che, sulla base della consultazione effettuata sull’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature, siglata lo scorso 27 aprile 2017 (si veda notizia “Industria Calzature: informazioni sul rinnovo del C.C.N.L.”) sono in grado di sciogliere la riserva e, pertanto, l’intesa è da ritenersi pienamente vigente.

L’accordo prevede la decorrenza degli aumenti a far data dal mese di aprile 2017 e, pertanto, con la prima retribuzione utile andranno corrisposti gli arretrati.

Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2016 e avrà durata fino al 31 dicembre 2019, per un totale di 45 mesi.

La Componente Economica

In virtù di quanto concordato, il primo anno di vigenza non prevede incrementi salariali, a parziale compensazione del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale pagato nel corso delle scorsa vigenza contrattuale.

Gli aumenti, saranno erogati in tre tranche. La prima a partire dal mese di aprile 2017, mentre la seconda e la terza rispettivamente dai mesi di aprile 2018 e aprile 2019.

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello viene corrisposto un elemento di garanzia retributiva di ammontare pari a 200 euro lordi per il 2017, aumentati a 250 euro lordi per il 2018 e a 300 euro lordi per il 2019.

All’interno della contrattazione di secondo livello si potrà definire la sospensione , la riduzione o il differimento della corresponsione dell’elemento di garanzia retributiva in caso di crisi che producano o abbiano prodotto il ricorso ad ammortizzatori sociali.

Assistenza sanitaria integrativa

Viene istituito un nuovo fondo di assistenza sanitaria integrativa che sarà finanziato con un contributo mensile, a carico delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2019, incrementati a partire dal mese di settembre 2019.

L’obbligo di adesione non sussiste per quelle imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare, con costi pari o superiori a quelli di cui sopra.

In caso di costi inferiori, le imprese dovranno provvedere all’integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con le RSU/OOSS.

Previdenza Complementare PREVIMODA

Per incentivare le adesioni dei lavoratori del settore a Previmoda, viene confermato il vigente contributo minimo a carico del lavoratore mentre viene elevato quello a carico del datore di lavoro, a far data dal 1° gennaio 2019.

La Componente Normativa

Le modifiche più rilevanti, relative alla disciplina normativa del contratto, riguardano:

Contratto a tempo determinato, il contratto a tempo parziale, flessibilità dell’orario di lavoro, contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Per ognuno degli argomenti su trattati preso gli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza è disponibile una nota esplicativa con le varie percentuali di pagamento e modalità operative (Assistenza sanitaria Integrativa, Previmoda) e con le novità in materia di contratto a termine, contratto a tempo parziale, flessibilità dell’orario di lavoro, contratto di somministrazione a tempo determinato.

Per la contrattazione di secondo livello alternativa alla corresponsione dell’elemento di garanzia retributiva o per sospendere, differire, o diminuirne gli importi, gli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento sono a disposizione per la necessaria assistenza.

Presso gli uffici della Confindustria Territoriale  di riferimento è disponibile la nuova tabella retributiva in vigore dal 1° aprile 2017 che è reperibile, inoltre, su questo stesso sito internet nell’Area “Tabelle retributive”.

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