L’INPS ha, di recente, chiarito i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla fruizione dell’Ape social e le procedure di presentazione delle istanze.
L’Ape è una prestazione sostitutiva del trattamento pensionistico, erogata anticipatamente dall’Inps e sino al compimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia.
L’applicazione di tale disciplina è destinata ai soggetti in possesso di requisiti oggettivi e soggettivi. I potenziali beneficiari dovranno avere compiuto (nel 2017 o nel 2018) 63 anni di età ed essere in possesso di almeno 30 anni di contribuzione. Devono, inoltre, rientrare in almeno una delle seguenti casistiche:
- siano in stato di disoccupazione involontaria per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale ex art.7 legge 604/66 ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, la percezione della prestazione per la disoccupazione;
- prestino assistenza, da almeno sei mesi, del coniuge, dell’unito civilmente, o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- al momento della decorrenza dell’Ape social, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative individuate da apposito elenco e abbiano un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
La domanda va presentata, rispettivamente, entro il 15 luglio 2017 (per chi matura i requisiti necessari entro il 31/12/2017) ed entro il 31/03/2018 (per chi si troverà nella predetta condizione entro il 31/12/2018).
Successivamente, occorrerà inoltrare l’istanza di accesso effettivo al beneficio.
Per maggiori informazioni e chiarimenti in merito è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.