Quanto alla problematica riconducibile alla nozione di “ciclicità” degli eventi, da cui scaturisce una contrazione dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti dell’anno, l’INPS, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, ha chiarito che “non è riconducibile alla volontarietà dell’imprenditore o dei lavoratori o, comunque, non è riconducibile a negligenza o imperizia delle parti, la situazione aziendale in cui la contrazione dell’attività lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale”.
Pertanto, le aziende che a causa delle caratteristiche del proprio processo produttivo patiscono una contrazioni dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti dell’anno, ferma restando la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, possono accedere alla Cigo.
Per ogni approfondimento nella valutazione delle fattispeciee ed assistenza per le pratiche di Cigo in corso di istruttoria e per quelle gia’ definite ed oggetto di ricorsi è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.