L’INPS, nel fornire istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens in merito agli incentivi per l’assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ha inteso riassumere le agevolazioni in materia previste dalla norma.
Infatti, in costanza di tali rapporti di lavoro:
- non trova applicazione il contributo di licenziamento;
- l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5%;
- è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- nessuna retribuzione è dovuta per le ore di formazione esterna.
L’Istituto ricorda che il regime contributivo di cui alla lettera b) si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale e che, nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, tale beneficio si applica limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.
Infine, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, per i primi 12 mesi l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato.
Per ogni chiarimento informativo ed operativo è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.