L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente diramato istruzioni operative ai propri funzionari in ordine al provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa nei casi in cui, nel corso di verifiche ispettive, venga rilevato un impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
La regolarizzazione del rapporto, successivamente alla contestazione, non consentirà più al datore di lavoro di evitare l’applicazione del provvedimento, ma, per poter giungere alla revoca dello stesso, questi dovrà necessariamente procedere alla regolarizzazione del periodo in “nero” pregresso accertato dalla sospensione, nonché all’eventuale rettifica della comunicazione di assunzione sulla base delle ulteriori risultanze dell’accertamento. Sono previste, per sbloccare subito la situazione, facilitazioni per il pagamento delle sanzioni e somme aggiuntive.
In sostanza, il lavoratore così rinvenuto al momento dell’accesso, non può dirsi effettivamente regolarizzato con la sola comunicazione di assunzione, ma a questa deve aggiungersi la consegna della lettera di assunzione e, laddove prevista, la visita di idoneità alla mansione e una attività formativa/informativa.
Nei casi di regolarizzazione tramite contratto di apprendistato è obbligatorio, inoltre, il recupero del debito formativo accumulato durante il periodo di lavoro “in nero”.
Altra novità è che anche gli ispettori di INPS ed INAIL, oltre a quelli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro possono adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero.
La revoca, pertanto, potrà essere adottata da parte:
- dal personale ispettivo che ha adottato il provvedimento (INL/INPS/INAIL);
- da altro personale ispettivo (INL/INPS/INAIL);
- dallo stesso dirigente della sede territoriale dell’INL o suo delegato.
Per informazioni, assistenze, chiarimenti e approfondimenti in merito rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.