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Valutazione Impatto Ambientale (VIA): nuova normativa dal 21 luglio 2017

Dal 21 luglio 2017 entrano in vigore le nuove norme in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) che si applicheranno ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 e che puntano a razionalizzare ed uniformare il frammentato quadro regolatorio attualmente vigente nonchè a semplificare le procedure ed ad assicurare l’efficienza degli uffici competenti.

Quanto sopra in virtù della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di attuazione di Direttive UE concernenti la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi della legge vigente.

L’Italia recepisce così la nuova Direttiva Europea e rivede gli istituti della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA con l’obiettivo di semplificarle contraendone i tempi con una nuova procedura unificata.

Con regole tutte nuove la VIA statale dovrebbe essere conclusa entro 390 giorni (in precedenza 6 anni): 60 per presentare la domanda, 210 per pareri e consultazioni del pubblico, 120 per valutare il tutto ed emettere i provvedimenti. I termini sono considerati perentori e la mancata osservanza determina la responsabilità disciplinare dei dirigenti degli uffici preposti. Relativamente ai pareri della altre amministrazioni è previsto che ove non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso, l’autorità competente procede comunque alla valutazione.

Fa il suo ingresso la “valutazione di impatto sanitario”. Una altra novità e il “pre-screening” per le modifiche o le estensioni dei progetti per le quali il proponente può richiedere una valutazione preliminare per individuare entro 30 giorni l’eventuale procedura da avviare.

Il DPCM 27 dicembre 1988 con le normative tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale è abrogato e sostituito dal nuovo allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

Gli altri allegati subiscono modifiche sostanziali: i progetti di cui all’allegato II sopportano la VIA statale mentre soggiacciono alla verifica di assoggettabilità i progetti di cui all’allegato II-bis; i progetti di cui all’allegato III sono sottoposti alla VIA regionale ed i progetti di cui all’allegato IV sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale.

Per la verifica di assogettabilità a VIA il proponente potrà esibire solo lo studio preliminare ambientale e non gli elaborati progettuali.

Le Regioni potranno solo disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali.

Relativamente al rapporto tra VIA ed autorizzazioni aventi ad oggetto la realizzazione e l’esercizio del progetto si chiarisce che la VIA è una procedura il cui esito finale va posto alla base delle successive autorizzazioni e tutti i procedimenti paralleli (Vas, Via, verifica di assoggettabilità a Via, valutazione di incidenza e AIA) confluiscono in un procedimento unico.

Specifici ausili in materia possono essere messi a disposizione contattando la Confindustria Territoriale di appartenenza per ogni specifica necessità e/o supporto operativo ritenuto utile.

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