Il proprietario di un immobile acquistato con i benefici “prima casa” (anche in regime di comunione legale), non può usufruire nuovamente della medesima agevolazione per l’acquisto di un altro immobile, non rilevando in alcun modo l’inidoneità dell’immobile a soddisfare i bisogni abitativi della famiglia.
Questo il principio giuridico affermato dalla Corte di Cassazione in una recente Ordinanza.
Per completezza, si ricorda che la legge di Stabilità 2016 ha stabilito che le agevolazioni “prima casa” si applicano anche al riacquisto di una nuova abitazione, a condizione che quella già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
A tal riguardo, una recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente che ha acquistato un’abitazione a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni “prima casa” potrà richiedere nuovamente l’applicazione di quei benefici in sede di acquisto di un altro immobile a titolo gratuito (donazione o successione), qualora nel relativo atto si impegni a rivendere, entro un anno, l’immobile precedentemente posseduto.