La normativa vigente inquadra il lavoro agile come una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa.
E’ bene ricordare che quest’ultima resa fuori dei locali aziendali, sebbene sia eseguita senza una postazione fissa, comporta inevitabilmente l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
A tal proposito, l’INAIL ha fornito le prime indicazioni circa l’obbligo assicurativo e la classificazione tariffaria, la retribuzione imponibile, la tutela assicurativa, la garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione e le istruzioni operative per la denuncia assicurativa.
Per maggiori informazioni ed assistenza anche nei rapporti con gli Enti Istituzionali, rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.