Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti riguardo l’assunzione in apprendistato professionalizzante dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (che possono essere assunti senza limiti di età) ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
Nel rammentare che tale tipologia di apprendistato rappresenta una fattispecie peculiare, mirata ad assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dall’età anagrafica, il dicastero ha precisato che la formazione di base e trasversale, in ragione dei suoi contenuti, è da ritenersi ultronea per coloro che abbiano già acquisito le nozioni pertinenti nell’ambito di pregresse esperienze lavorative o siano in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle relative competenze in virtù di un precedente rapporto di apprendistato professionalizzante.
Il Ministero ha fornito un principio di carattere generale che si estende anche ad altre tipologie di lavoratori comunque assunti con apprendistato professionalizzante.
Tale indirizzo appare coerente sia con quanto specificato dalle Linee Guida per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, secondo cui tale formazione deve avere come oggetto anche una serie di competenze di carattere generale (di base e trasversali) che prescindono dalle mansioni svolte (oggetto di una separata formazione), sia con le finalità perseguite dalla vigente normativa che deve tenere conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
Per ogni chiarimento e necessità operative è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.