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La legge di conversione del decreto fiscale ha introdotto la possibilità di poter redigere gli atti di cessione d’azienda, di costituzione dell’impresa familiare e di operazioni straordinarie senza ricorrere al notaio.
E’ infatti sufficiente la firma digitale e l’intervento di un intermediario abilitato (es: dottore commercialista o di altri soggetti abilitati), che di fatto con la firma digitale, per sopperire alla necessità dell’autentica notarile.
Gli atti per i quali è sufficiente la firma digitale dell’intermediario sono:
- la trasformazione di società di persone,
- la trasformazione di società di capitali,
- la trasformazione eterogenea in società di capitali,
- il progetto di fusione, la deliberazione di fusione e l’atto di fusione e scissione,
- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda,
- la costituzione di impresa famigliare.
L’intermediario abilitato dovrà rispettare la normativa vigente ed adempiere al deposito dell’atto presso l’ufficio del registro delle imprese e il versamento delle imposte.