Dal 1° gennaio 2018 è mutata la normativa in materia di collocamento obbligatorio che regolamenta l’assunzione dei lavoratori disabili.
I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, infatti, saranno tenuti ad avere un lavoratore disabile in organico, indipendentemente dall’effettuazione di nuove assunzioni (requisito invece previsto dalla precedente normativa).
Si ricorda che, ai fini del calcolo dell’organico, vi sono alcuni settori ed alcune tipologie di rapporti di lavoro che non rientrano nella base di computo. Inoltre in alcuni casi ed attraverso apposite procedure si può usufruire di differimenti delle citate assunzioni.
Le aziende rientranti in tale soglia dimensionale, che risultino scoperte, avranno 60 giorni di tempo (invece dei 12 mesi previsti in precedenza) per allinearsi alla nuova norma e procedere all’assunzione di un disabile.
Non ottemperare all’obbligo nei termini stabiliti fa scattare per l’azienda una sanzione di importo pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quello in cui è scattato l’obbligo.
Tale sanzione potrà essere oggetto di diffida da parte degli organi competenti e ridotta ad un quarto dell’importo complessivo, a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva formalmente e comunichi agli stessi organi il contratto di assunzione del disabile.
Si ricorda, infine, che anche il mancato invio del prospetto informativo è sanzionato con una ammenda pari 635,11 euro, oltre 30,76 euro per ogni giorno di ritardo. Anche tale sanzione risulta diffidabile, in caso di adempimento dell’obbligo.
Per ogni chiarimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.