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Segnaliamo che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Rifiuti ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti in materia di responsabile tecnico, con le seguenti precisazioni:
- il responsabile tecnico che ricopre il ruolo per la categoria 5 è idoneo anche per la categoria 4, purché gli anni di esperienza richiesti non superino quelli previsti per la categoria 5 di iscrizione – articolo 1;
- l’affiancamento al responsabile tecnico è valido solo dal momento in cui viene trasmessa la comunicazione; la circolare regola le modalità di gestione dell’affiancamento per i casi di variazione e per la validità dell’esperienza maturata;
- le verifiche di idoneità del responsabile tecnico possono essere effettuate senza dover attendere i 60 giorni dalla comunicazione di esito negativo nel caso in cui il candidato non si presenti alla prova; la circolare regola i casi di esenzione dal requisito del diploma di scuola media secondaria;
- le modalità di richiesta di dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico che ricopre anche il ruolo di legale rappresentante, alla maturazione dei 20 anni di attività, sono definite anche con specifica modulistica;
- disposizioni transitorie volte a confermare la validità degli incarichi di responsabile tecnico già in essere al 16 ottobre 2017, data dell’entrata in vigore della nuove normativa sui responsabili tecnici.
I chiarimenti si collegano anche alle note procedure per le verifiche di idoneità tecnica del responsabile tecnico (vedi da ultimo nostra notizia del 22 dicembre 2017 dal titolo “Albo Gestori Ambientali: disponibili i nuovi calendari per quiz di verifica idoneità tecnica”).
Per ogni chiarimento e necessità documentali è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.