Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai casi di esonero dal versamento della contribuzione addizionale riconosciuti in favore delle imprese, sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, che si avvalgono della Cassa integrazione salariale straordinaria.
A tal riguardo, si ricorda che dal 1° gennaio 2016, non potendosi più ricorrere alla Cigs a seguito dell’ammissione a procedure concorsuali, la fattispecie in esame, riguardante le imprese sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, è compatibile con le altre causali di intervento della Cigs previste dalla vigente nuova normativa.
In merito, il dicastero ha, altresì, precisato che, nelle ipotesi di aziende ammesse a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, in pendenza della Cassa integrazione salariale straordinaria, il trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, a condizione che gli organi delle procedure avviino una prevista procedura.
Il Ministero del Lavoro ha inoltre individuato, per ogni singola procedura concorsuale, l’esatto momento da cui decorrono i termini che dispensano.
Per ogni informazione e necessità pre e post cassa integrazione rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.