La Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni del Regolamento UE, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, il cosiddetto CLP.
Nello specifico, il Regolamento ha modificato la tabella che riporta la classificazione e l’etichettatura armonizzata delle sostanze pericolose. Tale Regolamento, in vigore dal 9 agosto 2016, si applica a decorrere dal 1° marzo 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Il Regolamento in argomento aveva suscitato dubbi interpretativi a causa di una discrepanza tra la versione italiana e quella inglese del quinto considerando, relativamente alle sostanze contenenti rame. Infatti, la versione italiana riporta: “i proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione”.
Nella versione inglese, viceversa, il testo risulta essere il seguente: “However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission”.
Come si può notare, dunque, nel testo italiano manca il riferimento alla tossicità acquatica cronica (long-term aquatic hazard), rispetto alla quale secondo il testo inglese non dovrebbe applicarsi il fattore M introdotto invece dal Regolamento per la sola tossicità acuta nei casi dei composti del rame.
Tanto premesso, si chiarisce che la versione del regolamento approvata e votata dagli Stati membri è esclusivamente quella inglese, pertanto è a quest’ultima che bisogna riferirsi in tutte le ipotesi di discordanza nelle traduzioni.
In tal senso, la corretta interpretazione del Regolamento è quella per cui si applica il fattore M alla sola tossicità acuta come riportato anche dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche in risposta a un quesito posto dall’Arpa Lombardia, che ha avuto modo di affermare che: “è obbligatorio utilizzare il fattore M proposto dal RAC per la tossicità acquatica acuta [… ]. I fattori M proposti dal RAC non sono obbligatori per la tossicità acquatica cronica”.
In conclusione, quindi, la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha aderito al suddetto parere espresso dall’ECHA.