L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti circa i criteri di computo dei lavoratori stagionali nel settore agicolo ai fini della definizione dell’organico aziendale su cui parametrare gli obblighi legati al collocamento mirato.
L’Istituto sostiene che nel settore agricolo il riferimento da prendere in considerazione, per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, non è l’arco temporale complessivo del rapporto, ma le giornate di effettivo lavoro effettuate nell’anno solare.
Pertanto, in attesa di eventuali futuri orientamenti in merito da parte del Ministero o di pronunciamenti giurisprudenziali, l’INL ritiene che il limite semestrale per gli operai agricoli, possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.
Questo perché in agricoltura il criterio di distinzione fra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato è rappresentato proprio dal superamento o meno di tale limite quantitativo.
Per ogni chiarimento e necessita’ è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.