La Corte di Giustizia UE si è nuovamente pronunciata sulla legittimità della VIA a posteriori da effettuarsi cioè, come nel caso di specie, su un impianto o un opera già realizzati e in esercizio e sui quali all’epoca della costruzione l’amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né le verifica di assoggettabilità né la VIA.
Prima di tutto la Corte di Giustizia ha ribadito il principio generale sul carattere preventivo della VIA vale a dire sulla necessità che tale procedura venga svolta prima della autorizzazione del progetto/impianto/attività.
La Corte di Giustizia, riprendendo, poi, quanto già affermato alcuni mesi fa, in una analoga fattispecie sollevata sempre da un tribunale amministrativo italiano, ha ammesso la non contrarietà del diritto dell’Unione Europea ad effettuare una VIA postuma finalizzata, come in questo caso, a rimediare all’omessa effettuazione di tale valutazione in una fase antecedente (ossia secondo il normale l’iter) purché ciò non diventi una prassi per eludere o disapplicare le norme europee/nazionali. La Corte ha motivato la sentenza evidenziando che gli Stati membri hanno l’obbligo di eliminare le conseguenze derivanti dalla omissione della VIA e a tal fine possono disciplinare normativamente la possibilità di effettuare la VIA postuma purché essa non si limiti a valutare solo le ripercussioni future dell’opera sull’ambiente ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto già a partire dalla sua realizzazione.
E’ chiaro che bisogna tenere distinte le fattispecie che possono rendere necessaria una VIA postuma. E’ ben evidente che il caso di un intervento legittimamente autorizzato anche senza la VIA perché al tempo della sua esecuzione essa non era prevista, è ben diverso dal caso in cui essa sia stata omessa per colpa imputabile al proponente o all’autorità amministrativa.
Una recente normativa italiana che ha riformato la disciplina nazionale in materia di VIA recependo una specifica Direttiva ha modificato l’attuale normativa prevedendo, sia per il caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione alla verifica di assoggettabilità o alla VIA ovvero al (nuovo) procedimento unico, sia per il caso di annullamento (in sede giurisdizionale o di autotutela) di tali provvedimenti relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, che l’Autorità competente assegni un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e possa consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA abbia contenuto negativo, l’Autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.
Per ogni necessità anche documentale è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.