La perizia giurata richiesta per usufruire dell’iper ammortamento è stata oggetto di chiarimenti nella risoluzione 27/e 2018 del 9 aprile 2018.
In particolare, l’iper ammortamento è stato introdotto dai commi 9, 10 e 11 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”.
Per poter fruire delle agevolazioni, le imprese sono tenute a produrre una dichiarazione:
- resa dal legale rappresentante
- per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla reinterconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Come precisato dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 per poter beneficiare delle maggiorazioni i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B devono rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione.
L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata:
- dalla dichiarazione del legale rappresentante
- dalla perizia tecnica giurata
- dall’attestato di conformità.
Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Considerato che la documentazione riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.