L’Agenzia delle Entrate, in risposta a quesiti posti dalla stampa specializzata, ribadisce che sono esclusi dall’agevolazione i lavori in economia e che sono detraibili solo le spese per le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione dell’intero giardino o dell’area, finalizzate alla riqualificazione ex novo o al radicale rinnovamento.
A tal riguardo viene precisato però, che è riconosciuta al contribuente la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, delle piante, degli arbusti e delle specie vegetali necessarie all’intervento complessivo di riqualificazione dell’area verde.
Per quanto riguarda la tipologia di spese ammesse alla detrazione viene chiarito che, sempre nel contesto di un intervento innovativo, sono incluse anche quelle relative a:
- interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio;
- realizzazione di fioriere e l’allestimento di balconi e terrazzi, se effettuati in maniera permanente;
- progettazione degli interventi con particolare riguardo alle indagini e stime del sito di intervento purché riconducibili all’intervento stesso.
Per fruire dell’agevolazione non è necessario, precisa inoltre l’Agenzia delle Entrate, indicare in fattura il riferimento normativo relativo alla legge di Bilancio 2018 che introduce il “Bonus verde”, ma la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.